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Canapa: il Consiglio UE sostiene il riconoscimento dell’intera pianta

Canapa Sativa Italia ·

Il 19 ottobre anche il Consiglio dell’Unione europea ha sostenuto il riconoscimento di tutte le parti della canapa, comprese foglie e infiorescenze, nelle regole sui mercati agricoli. Per la filiera è una vittoria politica importante. Il passaggio successivo è il negoziato con il Parlamento europeo.

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Canapa e Unione europea: il riconoscimento dell’intera pianta nella posizione del Consiglio UE

La notizia e il suo significato

Che cosa ha deciso il Consiglio UE sulla canapa

Il 19 ottobre 2026 il Consiglio ha concordato la posizione da sostenere nel negoziato sulle nuove regole dei mercati agricoli europei. Ha mantenuto la proposta della Commissione di comprendere tutte le parti della pianta nel settore della canapa e di rendere più uniformi le regole sulla produzione e sulla commercializzazione. Lo spiega il comunicato ufficiale del Consiglio.

Il Consiglio dell’Unione europea è l’istituzione in cui siedono i ministri dei governi degli Stati membri. Approva le leggi europee insieme al Parlamento. Il suo sostegno conta perché porta il riconoscimento dell’intera pianta un passo più vicino a diventare una regola condivisa.

“Posizione negoziale” significa proprio questo: il Consiglio ha deciso che cosa sostenere nel confronto con il Parlamento. L’accordo sul testo definitivo deve ancora essere raggiunto.

OCM e PAC: che cosa significano, in parole semplici

OCM significa Organizzazione comune dei mercati agricoli. È l’insieme delle regole europee che organizza il mercato dei prodotti agricoli: come si possono commercializzare, come operano le organizzazioni di produttori e come si interviene nelle crisi di mercato.

L’OCM fa parte della PAC, la Politica agricola comune, chiamata CAP in inglese. La PAC è la politica con cui l’Unione europea sostiene il reddito degli agricoltori, interviene sui mercati e finanzia lo sviluppo delle aree rurali. La guida del Consiglio alla PAC ne spiega le diverse funzioni.

La revisione di cui parliamo rientra nel quadro europeo 2028–2034. Riconoscere l’intera pianta nell’OCM significa dare spazio alle sue diverse parti nelle regole del mercato agricolo. Le condizioni per vendere un alimento, un cosmetico o un altro prodotto finito restano da rispettare in base al suo uso.

Intera pianta: sono comprese anche le infiorescenze?

Sì: comprendendo tutte le parti della pianta, il testo include anche i fiori, chiamati infiorescenze, e le foglie. La proposta comprende, oltre alla canapa greggia e ai semi, le altre parti della pianta. Il mandato del Consiglio ha conservato questa impostazione.

Per un agricoltore, poter destinare più parti del raccolto a impieghi consentiti può rendere più sostenibile la coltivazione. Per trasformatori e grossisti può aprire possibilità di approvvigionamento e collaborazione. Regole più uniformi aiuterebbero inoltre le imprese a sapere a quali condizioni possono lavorare e commerciare tra paesi europei.

Questo è il valore economico del riconoscimento: dare alle aziende la possibilità di programmare il lavoro sull’intero raccolto. Per CSI, le regole devono accompagnare questa possibilità con requisiti comprensibili e controlli adeguati ai rischi.

Illustrazione botanica di canapa industriale: un ramo con foglie e fiori, semi e fibra estratta dal fusto su fondo chiaro.
Una pianta, più parti del raccolto. Fibra, semi, foglie e fiori possono avere destinazioni diverse, ciascuna con le proprie regole. Illustrazione editoriale generata con AI.

THC: perché lo 0,3% agricolo non è un limite universale per i prodotti

La soglia agricola e il limite previsto per un prodotto finito sono due questioni diverse. Nel mandato del Consiglio, lo 0,3% è riferito alla varietà, insieme alle condizioni sulle sementi certificate. Non va trasferito automaticamente a ogni fiore essiccato, estratto o altro prodotto finito.

Nel sistema PAC, i controlli si basano su campioni rappresentativi prelevati in campo e analizzati secondo il metodo europeo; la disciplina considera anche la media dei risultati dei campioni di una varietà. Parlare di “media in campo” richiede questa precisazione: si analizzano le parti della pianta stabilite dal metodo, non si calcola una media indistinta di fusti, semi, foglie e fiori. I riferimenti sono l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 e l’articolo 3 e l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/126, come modificato nel 2026.

È quindi possibile regolamentare determinate categorie di prodotti con soglie diverse da quella agricola. Esistono già esempi concreti intorno all’1%:

Queste esperienze mostrano che regolare fiori e altri prodotti a basso THC è una strada già praticata. Per CSI sono riferimenti utili per chiedere limiti proporzionati, metodi di analisi chiari e responsabilità verificabili. Le soglie vanno lette insieme alla categoria del prodotto, al parametro misurato e alle condizioni nazionali; non si trasferiscono automaticamente al mercato italiano.

La proposta EIHA: portare all’1% anche la soglia agricola

Il comunicato EIHA del 10 febbraio 2026, che presenta il position paper per la riforma PAC, chiede una soglia armonizzata dell’1% per la canapa coltivata nel quadro agricolo europeo. EIHA motiva la proposta con la variabilità agronomica e climatica, la disponibilità di varietà e la necessità di dare maggiore certezza agli agricoltori. Distingue inoltre questo requisito dalle norme sui prodotti finali.

Il Consiglio ha mantenuto lo 0,3% nel mandato. Il negoziato resta il luogo in cui sostenere una soglia agricola più adeguata e regole specifiche per i prodotti. Il riconoscimento dell’intera pianta è una base importante su cui continuare questo lavoro.

Le conseguenze concrete

Che cosa cambia oggi per le aziende italiane

Cambia il peso politico della richiesta di regole comuni. L’istituzione europea che rappresenta i governi sostiene l’inclusione dell’intera pianta nel mercato agricolo. È un risultato che CSI intende far valere nel confronto con le istituzioni italiane ed europee.

La posizione del Consiglio, però, non modifica da sola la legge italiana e non annulla i divieti sulle infiorescenze. Il testo conserva spazi per le norme nazionali sull’uso finale dei prodotti, anche per proteggere salute e sicurezza pubblica. Il considerando 22a precisa che queste norme devono rispettare il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 36 del Trattato: non è un’autorizzazione a introdurre qualsiasi divieto. L’effetto concreto dipenderà dalle regole definitive e dal loro rapporto con il diritto europeo già applicabile.

Per questo il lavoro continua. Chiediamo che il riconoscimento dell’intera pianta diventi una possibilità effettiva di produrre e commerciare. Vogliamo regole che tutelino la salute e permettano alle imprese di lavorare, con controlli fondati sui rischi dei prodotti.

Dalla proposta alle nuove regole: che cosa manca

Quattro tappe: proposta della Commissione nel luglio 2025, mandato del Consiglio nell’ottobre 2026, negoziato con il Parlamento, poi approvazione e applicazione del testo definitivo.
La posizione del Consiglio è una tappa del percorso legislativo. Per le nuove regole serve ancora l’accordo sul testo definitivo.
Le quattro tappe in testo
  1. 16 luglio 2025: la Commissione presenta la proposta. È il testo da cui parte la revisione dell’OCM, con le disposizioni sulla produzione e sulla vendita della canapa.
  2. 19 ottobre 2026: il Consiglio concorda la propria posizione. Mantiene il riconoscimento dell’intera pianta e introduce modifiche al testo. È la vittoria politica che commentiamo oggi.
  3. Il prossimo passaggio è il negoziato con il Parlamento europeo. Le istituzioni dovranno trovare un accordo sulle regole definitive.
  4. Dopo l’approvazione seguiranno pubblicazione e applicazione. Le date e le eventuali disposizioni transitorie dipenderanno dal testo adottato.

Il mandato del Consiglio è definito “parziale” perché alcune questioni finanziarie e generali restano nel negoziato sul bilancio europeo. Il riferimento al 2028–2034 non permette, da solo, di indicare una data certa dalla quale saranno applicabili le nuove disposizioni sulla canapa.

Il precedente Kanavape: che cosa aveva già detto la Corte sul CBD

Nel 2020, con la sentenza Kanavape, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha esaminato il divieto francese di commercializzare CBD prodotto legalmente in un altro Stato membro e ricavato anche da foglie e fiori.

Il punto centrale riguarda la libera circolazione delle merci: uno Stato deve giustificare una restrizione con ragioni ammesse dal diritto europeo. Per invocare la salute pubblica, deve valutare il rischio sulla base dei dati scientifici disponibili; la misura deve essere adatta a proteggere la salute e non andare oltre quanto necessario.

È un precedente importante per contrastare divieti privi di una giustificazione adeguata. Riguardava però il CBD di quel caso: non autorizza automaticamente ogni infiorescenza o ogni uso della canapa. Il comunicato della Corte sulla sentenza Kanavape spiega sia il principio sia i suoi limiti.

Che valore ha tutto questo davanti a un giudice?

Un giudice italiano deve considerare anche il diritto dell’Unione applicabile al caso. Quando una norma europea dotata di effetto diretto contrasta con una legge nazionale, deve dare prevalenza alla prima e non applicare la seconda. “Effetto diretto” significa che la disposizione può essere invocata direttamente davanti al giudice: il caso Popławski chiarisce questa distinzione.

Il mandato sulla canapa è ancora un testo in negoziazione. Documenta una direzione politica, ma non può essere usato come se fosse già un regolamento in vigore. Nei procedimenti occorre individuare le norme europee già applicabili, il prodotto coinvolto e le ragioni dell’eventuale divieto.

Se serve chiarire come interpretare il diritto europeo, il giudice nazionale può rivolgersi alla Corte di giustizia. Questo strumento si chiama rinvio pregiudiziale: la Corte risponde alla questione europea e il giudice decide la causa alla luce di quella risposta. Le raccomandazioni ai giudici nazionali spiegano come funziona.

Dentro il documento

Il mandato, punto per punto

Il documento ST 14647/26 permette di leggere le disposizioni una per una. I riferimenti qui sotto seguono la numerazione del PDF ufficiale in inglese, di 82 pagine. Sono regole ancora in negoziazione: c’è spazio per migliorarle e renderle concretamente utilizzabili dalla filiera. Nel frattempo, questa proposta non mette in attesa le attività già consentite dalle norme vigenti.

Apri i singoli temi per leggere le condizioni e i riferimenti al testo ufficiale.

Produzione e commercializzazione: dare valore all’intero raccolto

Il riconoscimento compare in entrambe le fasi del lavoro agricolo. Per le parti diverse da canapa greggia e semi, il testo usa il codice NC 1211 90 86. NC significa Nomenclatura combinata: è la classificazione delle merci usata dall’UE. Il codice identifica la categoria interessata; non sostituisce i requisiti del prodotto o del suo uso.

Riferimenti nel mandato del Consiglio, versione inglese
Che cosa riguarda Dove si trova Che cosa prevede
Produzione Art. 147b, par. 1, lett. d), p. 46 Comprende tutte le altre parti della pianta ricadenti nel codice NC indicato, alle condizioni previste.
Vendita nell’UE Art. 147c, par. 1, lett. c), p. 48 Include la stessa categoria nelle regole per la vendita sul mercato dell’Unione.

La questione dei fiori era già esplicita nella relazione della Commissione del luglio 2025, p. 8 del PDF inglese: citava le flowering tops, le sommità fiorite, tra le parti penalizzate dalle differenze tra le norme nazionali. Il riconoscimento dell’intera pianta risponde quindi a un problema individuato nella proposta europea.

L’opportunità è collegare agricoltori, trasformatori e acquirenti attorno all’intero raccolto. Le imprese possono già individuare gli impieghi consentiti, verificare la domanda e organizzare la documentazione dei prodotti. Il negoziato deve rendere questo lavoro più semplice e uniforme tra paesi.

Varietà, sementi e controlli: regole verificabili per lavorare

Per le altre parti della pianta, le condizioni comprendono la varietà iscritta nel Catalogo comune europeo, il requisito varietale sul Δ9-THC massimo dello 0,3% e la provenienza da sementi certificate. Per produzione e commercializzazione, il testo richiama anche il regime specifico delle varietà da conservazione, previsto dall’articolo 10 della direttiva 2008/62/CE.

I semi non destinati alla semina hanno una disposizione distinta nell’articolo 147c, paragrafo 1, dopo la lettera c). La loro commercializzazione è ammessa dal testo, fermo restando il rispetto delle regole applicabili, per esempio quelle alimentari. Le condizioni non vanno dunque trasferite indistintamente da una categoria all’altra.

Il Consiglio aggiunge controlli basati sull’analisi del rischio nella produzione e controlli amministrativi sulla commercializzazione. I prodotti che non rispettano le condizioni dell’articolo 147c, paragrafo 1, non dovrebbero essere immessi sul mercato o dovrebbero essere ritirati se già presenti. La Commissione potrebbe integrare le procedure di verifica attraverso atti delegati, cioè ulteriori disposizioni nei limiti stabiliti dal regolamento. Riferimenti: art. 147b, parr. 2a–3, p. 47, e art. 147c, parr. 4–4a, p. 48.

Per CSI, requisiti documentabili e controlli proporzionati devono dare alle aziende strumenti per dimostrare la conformità e programmare il lavoro. Chiediamo procedure comprensibili, criteri coerenti tra Stati e verifiche adeguate ai rischi dei prodotti, evitando adempimenti duplicati. La tracciabilità di varietà e sementi è una base concreta su cui costruire questo percorso.

Talee e propagazione vegetativa: costruire una soluzione praticabile

Il mandato non introduce un divieto espresso delle talee e non disciplina specificamente la propagazione vegetativa. Per le categorie interessate resta il requisito della provenienza da sementi certificate: il lavoro da fare è chiarire come applicarlo anche a questa modalità di produzione.

Per CSI, una strada da proporre è documentare l’identità varietale, l’origine certificata del materiale iniziale e i passaggi dalle piante madri ai lotti di talee. Chiediamo che il negoziato definisca condizioni verificabili per una propagazione vegetativa tracciata, utilizzabili dalle imprese e dai controllori.

È una soluzione da sviluppare, non una documentazione già dichiarata sufficiente dal testo. Allo stesso tempo, una questione ancora da disciplinare non equivale di per sé a un’esclusione: il progetto OCM non introduce oggi nuovi divieti sulle attività che risultano consentite dalle norme applicabili.

Importazioni e ricerca: opportunità da rendere accessibili

Il nuovo articolo 189, pp. 54–55, riguarda gli ingressi da paesi esterni all’UE e comprende anche le altre parti della pianta. Per queste, la lettera d) richiama la varietà iscritta nel Catalogo comune e la soglia varietale dello 0,3%; prevede sementi certificate oppure una prova che il THC della varietà interessata non superi quella soglia. Una semplice analisi del prodotto finito non va confusa con la prova sul requisito varietale richiesta dal testo.

Per i semi non destinati alla semina, la lettera c) richiede importatori autorizzati dallo Stato membro, per evitare che siano usati come sementi. Le clausole sull’uso finale restano anche per i prodotti importati.

Gli articoli 147c, paragrafo 2, e 189, paragrafo 2, prevedono deroghe per commercializzazione e importazione a fini medici e scientifici, nel rispetto delle altre leggi applicabili. Non autorizzano da soli un medicinale o un estratto. Separatamente, l’articolo 147b, paragrafo 2, lascia agli Stati la possibilità di consentire sul proprio territorio produzioni fuori dalle condizioni ordinarie, entro il diritto dell’Unione, internazionale e nazionale.

Il riconoscimento delle altre parti della pianta permette di lavorare a approvvigionamenti più chiari e tracciabili. Per le aziende significa preparare la verifica dei fornitori, distinguendo varietà, origine e destinazione del prodotto. Le disposizioni per ricerca e impieghi medici offrono inoltre uno spazio da sviluppare per progetti e filiere autorizzate, nel rispetto delle regole di ciascun settore.

Il negoziato: rendere effettivo il riconoscimento dell’intera pianta

Il Consiglio conserva nel considerando 20, p. 13, il riconoscimento che le differenze tra le regole nazionali possono creare incertezza, ostacoli al mercato interno e concorrenza sleale tra agricoltori. È una motivazione importante a favore di regole comuni.

Al tempo stesso, nel considerando 22, p. 14, viene eliminata la precedente affermazione generale sul basso rischio per la salute dei prodotti ricavati da varietà fino allo 0,3%. Il richiamo a Kanavape, nel considerando 21, viene riferito più precisamente al CBD esaminato in quella causa. Queste modifiche rendono ancora più importante discutere i singoli impieghi sulla base delle evidenze disponibili.

Le nuove clausole degli articoli 147b, paragrafo 4, e 147c, paragrafo 5, preservano le regole sugli usi finali. Il considerando 22a, p. 15, precisa però che le disposizioni nazionali devono rispettare il diritto UE, in particolare l’articolo 36 del Trattato. I “considerando” spiegano le ragioni delle disposizioni e ne orientano la lettura; gli articoli contengono le regole operative. Per CSI il negoziato dovrà rendere effettivo il riconoscimento agricolo anche nel rapporto con queste clausole.

Qui si concentra il lavoro di rappresentanza: portare alle istituzioni gli impieghi concreti, le evidenze disponibili e le difficoltà delle imprese. Il riconoscimento dell’intera pianta offre una base per chiedere che le regole nazionali sugli usi finali siano motivate, proporzionate e compatibili con il mercato europeo. È un obiettivo su cui intervenire già durante il negoziato.

Tempi e raccolti: preparare il passaggio senza fermare il presente

L’articolo 3 del progetto, p. 64, distingue due momenti: l’entrata in vigore, prevista al ventesimo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE, e l’applicazione delle disposizioni sulla canapa. Per produzione, commercializzazione e importazioni il testo indica, ancora tra parentesi quadre, il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore.

L’articolo 147c, paragrafo 3, p. 48, prevede inoltre che i prodotti delle piante seminate prima di quella data possano continuare a essere commercializzati secondo le regole precedenti fino al 31 dicembre dell’anno successivo all’entrata in vigore. La disposizione punta a dare continuità ai raccolti conformi alle regole precedenti; i termini sono ancora da finalizzare.

Per CSI il passaggio deve rispettare i tempi delle campagne agricole, dei contratti e della programmazione aziendale. Le attività oggi consentite possono proseguire secondo le regole vigenti: il negoziato è anche il momento per raccogliere le esigenze della filiera e chiedere una transizione praticabile.

Perché CSI considera questo passaggio una vittoria

Chiediamo da tempo che la canapa possa essere coltivata, trasformata e commercializzata con regole chiare. Il riconoscimento dell’intera pianta risponde a questa richiesta, condivisa da molte realtà della filiera. Il 19 ottobre ha superato un passaggio politico importante.

Il nostro lavoro di rappresentanza consiste nel portare alle istituzioni i problemi delle aziende, raccogliere documenti e sostenere le iniziative di tutela. La campagna CSI di segnalazione alla Commissione europea è una delle azioni con cui abbiamo chiesto attenzione sulle conseguenze dei divieti italiani.

La canapa ha ottenuto un’altra vittoria politica europea. Continueremo a seguire il negoziato e a sostenere il riconoscimento dell’intera pianta fino al testo definitivo. Grazie ai soci e a chi contribuisce con tempo, competenze e risorse: il vostro sostegno ci permette di portare avanti questo lavoro.

Le fonti, per verificare

Documenti ufficiali e riferimenti per approfondire

Qui trovi gli atti e le fonti citate. I PDF allegati sono copie dei documenti delle istituzioni.

  1. Comunicato del Consiglio UE del 19 ottobre 2026: sezioni “Hemp” e “Next steps”, aggiornato il 20 ottobre con il testo del mandato.
  2. Commissione europea, COM(2025) 553 final, 16 luglio 2025, documento 11722/25, procedimento 2025/0237(COD): proposta originale in italiano · proposta originale in inglese. Nel PDF italiano, pp. 33–34: articoli proposti 147 ter e 147 quater; nel testo inglese, 147b e 147c.
  3. Mandato negoziale parziale del Consiglio, documento 14647/26, del 19 ottobre 2026, pubblicato con il comunicato aggiornato il 20 ottobre: scarica il PDF in inglese · originale sul sito del Consiglio. Intera pianta: art. 147b, par. 1, lett. d), p. 46; commercializzazione: art. 147c, par. 1, lett. c), pp. 47–48. Norme nazionali: considerando 22a, p. 15, e artt. 147b, par. 4, e 147c, par. 5, pp. 47–48. Il PDF mostra le modifiche alla proposta iniziale: i passaggi barrati indicano le soppressioni.
  4. Corte di giustizia, Kanavape, C-663/18, 19 novembre 2020, ECLI:EU:C:2020:938: sentenza · comunicato stampa della Corte n. 141/20, in italiano. Il comunicato riassume la decisione e non ne sostituisce il testo.
  5. Articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell’UE, sulle giustificazioni ammesse alle restrizioni degli scambi; sentenza Popławski, C-573/17, 24 giugno 2019, punti 60–68, su primato ed effetto diretto.
  6. Controlli THC nel sistema PAC: regolamento (UE) 2021/2115, art. 4, par. 4; regolamento delegato (UE) 2022/126, art. 3 e allegato I, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2026/177. La soglia agricola e le condizioni del prodotto finito hanno ambiti distinti.
  7. Confronto nazionale: legge ceca n. 167/1998, testo ministeriale al 1° gennaio 2026, §§ 2 e 5; Dogane lussemburghesi, pagina aggiornata il 13 gennaio 2026, e risposta ministeriale QP n. 3906 del 15 maggio 2026, pp. 3–6; UFSP svizzero, “Legislazione sui prodotti della canapa”. Link alle fonti nel paragrafo sulle soglie THC.
  8. Posizione EIHA: comunicato del 10 febbraio 2026, pp. 1–2, sul riconoscimento dell’intera pianta e sulla proposta dell’1% nella revisione PAC. È una posizione dell’associazione europea di settore, distinta dagli atti delle istituzioni.

Aggiornato il 20 ottobre 2026 con l’analisi del mandato, le opportunità da sviluppare nel negoziato e il confronto documentato sulle soglie THC. Le valutazioni e le proposte indicate come CSI sono di Canapa Sativa Italia. La copertina e l’illustrazione botanica sono immagini editoriali generate con AI. Segui anche i procedimenti italiani nell’Osservatorio CSI.