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Risposta dell'Associazione agli emendamenti per la Legge di Bilancio
Cannabis legge di bilancio - COMUNICATO ASSOCIAZIONE CANAPA SATIVA ITALIA
Si parla di Cannabis legge di bilancio sotto Monopolio.
Per natura né la canapa né la cannabis potrebbero mai essere relegate a un banale succedaneo del tabacco, in quanto le destinazioni d’uso reali sono ben più variegate, e il consumo può avvenire in diversi modi.
Per questo motivo non consideriamo il modello di monopolio una via percorribile per normare il settore della canapa non stupefacente. Siamo ben coscienti che l’uso più conosciuto possa essere legato all’inalazione, ma il nostro ordinamento e il funzionamento del monopolio del tabacco potrebbe uccidere molte aziende ed eccellenze tra cui i piccoli agricoltori italiani che con fatica insieme ai commercianri sono sopravvissuti a questi anni di incertezze.
Assoggettare all’agenzia delle dogane la cannabis, quella stupefacente, si potrebbe prendere in considerazione, ma solo il modello degli alcolici potrebbe essere sostenibile, non quello dei tabacchi.
Il “modello vino” consentirebbe una valorizzazione dell’eterogeneità di climi e prodotti del nostro paese, proprio come per i vini italiani famosi e distribuiti in tutto il mondo. Un modello che permetterebbe a questo settore di essere un volano per la valorizzazione delle produzioni artigianali italiane nel mondo oltre che un aumento del gettito fiscale non indifferente (secondo le stime riportate nel Wine Report, il valore totale del mercato del vino in Italia per il 2021 è di circa 14,2 miliardi di euro).
È proprio la destinazione alimentare della cannabis che rappresenterebbe realmente un volano per il settore e un aiuto alla filiera: consentire un reale utilizzo della pianta nella sua interezza per l’industria degli integratori, degli aromi, degli ingredienti alimentari e cosmetici per poi coivolgere le scienze erboristiche.
Canapa Sativa Italia è cosciente dei limiti ma è da sempre focalizzata sulle soluzioni che in questo caso hanno bisogno di un sostegno politico ed economico rivolto oltre i confini nazionali. Per questo con un report tenterà di suggerire le soluzioni più adeguate alle forze politiche al governo e all’opposizione.
Di seguito la versione integrale di tutte le proposte di legge segnalate in relazione alla regolamentazione della canapa industriale e della cannabis ad uso adulto e terapeutico presentate in occasione della legge di bilancio C-643 2023-2025
Se ne parla in occasione della #MARATONAGRIECO
Tutti gli Emendamenti Proposti su Cannabis e Canapa in Legge di Bilancio 2023
Cannabis legge di bilancio - 29.02. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l’articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis – (Introduzione del monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
“a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis. – (Oggetto del monopolio) 1. La coltivazione, la lavorazione, l’introduzione, l’importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter. – (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater. – (Provvista personale).
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies. – (Licenza di coltivazione della cannabis).
1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all’interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l’approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell’aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies. – (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).
1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all’interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l’attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies. – (Tutela del monopolio).
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies. – (Disciplina applicabile).
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la
disciplina del titolo III;
b), alla rubrica, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <<, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati>>.”
29.02. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Cannabis legge di bilancio - 56.016. Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis. – (Oggetto del monopolio).
1. La coltivazione, la lavorazione, l’introduzione, l’importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter. – (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater. – (Provvista personale).
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies. – (Licenza di coltivazione della cannabis).
1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all’interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l’approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell’aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies. – (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).
1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all’interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l’attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies. – (Tutela del monopolio).
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies. – (Disciplina applicabile).
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III>>;
b) alla rubrica, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <<, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati>>.
56.016. Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Cannabis legge di bilancio - 58.012. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis. – (Oggetto del monopolio). – 1. La coltivazione, la lavorazione, l’introduzione, l’importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
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Art. 63-ter. – (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali). – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater. – (Provvista personale). – 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies. – (Licenza di coltivazione della cannabis). – 1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all’interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l’approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell’aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies. – (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati). – 1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all’interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l’attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies. – (Tutela del monopolio). – 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies. – (Disciplina applicabile). – 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III>>;
b) alla rubrica, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <<, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati>>.
58.012. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
Cannabis legge di bilancio - 58.011. Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Cannabis legge di bilancio - 64.097. Grimaldi, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Art. 29-bis
(Modifiche alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis. – (Oggetto del monopolio).
La coltivazione, la lavorazione, l’introduzione, l’importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter. – (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater. – (Provvista personale).
Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies. – (Licenza di coltivazione della cannabis).
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all’interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l’approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell’aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies. – (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).
1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all’interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l’attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies. – (Tutela del monopolio).
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies. – (Disciplina applicabile).
Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III>>;
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b) alla rubrica, le parole: <<e dei tabacchi>> sono sostituite dalle seguenti: <<, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati>>. 64.097. Grimaldi, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
Cannabis legge di bilancio - 64.099. Zanella, Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Art. 29-bis
(Introduzione del monopolio della cannabis)
1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis. – (Oggetto del monopolio).
La coltivazione, la lavorazione, l’introduzione, l’importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter. – (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater. – (Provvista personale).
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies. – (Licenza di coltivazione della cannabis).
1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all’interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l’approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell’aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies. – (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).
1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all’interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l’attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies. – (Tutela del monopolio).
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies. – (Disciplina applicabile)
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III>>;
b) alla rubrica, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <<, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati>>.”
64.099. Zanella, Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.
Cannabis legge di bilancio - 76.03. Magi, Della Vedova.
Dopo l’articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis. (Misure a sostegno della filiera della canapa).
1. Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa e di garantire l’integrità del gettito tributario derivante dalle attività di commercializzazione e vendita di prodotti a base di canapa operanti nel territorio nazionale, nonché di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: <<a) alla coltivazione, alla trasformazione e all’immissione in commercio>>;
b) all’articolo 2, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: <<g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, infiorescenze fresche ed essiccate e oli e prodotti da esse derivati>>.
2. All’articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;
b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente: <<1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico>>.
76.03. Magi, Della Vedova.
Cannabis legge di bilancio - 77.9. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Caramiello.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Fondo di cui comma 1 può essere utilizzato per promuovere la produzione, la ricerca, i processi di prima trasformazione e lo sviluppo della filiera della canapa sul territorio nazionale nonché la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana. Conseguentemente:
a) alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. all’articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
“f) alla produzione di derivati, solidi o liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.”
2. all’articolo 2, comma 2 sono aggiunte le seguenti lettere:
“h) prodotti, solidi o liquidi, comprese le infiorescenze fresche o essiccate, con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumati o inalati senza combustione.
i) oli con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento.” 3.
all’articolo 2, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
“3-bis. I prodotti di cui alla lettera h), destinati ad essere fumabili o inalabili, sono assimilati rispettivamente ai tabacchi lavorati di cui agli articolo 39- bis e seguenti del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e ai liquidi da inalazione con nicotina di cui all’art. 62 -quater del medesimo decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
3-ter. La distribuzione dei prodotti fumabili di cui alla lettera h) è effettuata esclusivamente per il tramite di depositari autorizzati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2014. La vendita ai consumatori è effettuata in via esclusiva oltre che dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293, dagli esercizi di cui al comma 5-bis dell’art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono specificate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera in relazione alla specificità del prodotto.
3-quater. Ai fini dell’applicazione dell’accisa, di cui dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n.504, alle sole infiorescenze di cui alla lettera h) si applica l’aliquota di base del 23,5 per cento.”
b) Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. all’articolo 14, comma 1, lettera a), il numero 6 è soppresso; 615
2. all’articolo 14, comma 1, lettera b), il numero 1 è sostituto dal seguente: “1). la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo.”.
77.9. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell’Olio, Carmina, Donno, Caramiello.
Cannabis legge di bilancio - 97.010. Magi
Dopo l’articolo 97 aggiungere il seguente:
Art. 97-bis
(Cannabis terapeutica)
1. All’articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di cannabis a uso medico e di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l’Organismo statale per la cannabis di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, autorizza l’importazione, la trasformazione e la distribuzione presso le farmacie di ulteriori quote di cannabis da parte di soggetti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prodotto importato deve rispondere ai requisiti di coltivazione e produzione previsti dalla normativa vigente.
97.010. Magi.
Cannabis legge di bilancio - 97.058. Magi
Dopo l’articolo 97 aggiungere il seguente:
Art. 97-bis
(Cannabis terapeutica)
1. Per l’anno 2023 è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.
2. All’articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis, entro il 30 marzo di ogni anno il Ministro della salute è tenuto ad autorizzare, per un quantitativo pari almeno alla quota mancante tra la produzione dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze e la quantità di fabbisogno nazionale comunicata e pubblicata dall’International Narcotic Control Board (INCB) nell’anno precedente, altri soggetti pubblici o privati alla coltivazione nonché alla trasformazione di cannabis terapeutica, con l’obbligo di operare secondo le Good agricultural and collecting practices (GACP), in base alle procedure indicate dallo stesso stabilimento>>.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: 2023: -1.700.000.
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97.058. Magi.