Art. 12
Al comma I, dopo la lettera ), si aggiunge quanto segue: f-bis) Si prevede l’istituzione di un regime di tassazione e regolamentazione per le parti della canapa coltivata secondo la legge del 2 dicembre 2016, n. 242, idonee ad essere utilizzate come alternative ai prodotti da fumo o da inalazione. Tale regime sarà delineato attraverso regolamentazioni successive, sentite le associazioni rappresentative del settore e acquisito parere del tavolo di filiera della canapa istituito presso il Masaf con Decreto Ministeriale Prot. Interno N.9385830 del 17/12/2020, rispettando i criteri sottostanti:
a) L’assimilazione dei derivati della canapa ai prodotti da fumo o da inalazione, come delineato nel decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, integrato da un adattamento del regime fiscale volto a tutelare le specificità dei prodotti artigianali e a promuovere la produzione locale, sulla scia della legge 4.6.19 – Legge 16 agosto 1962, n. 1354
b) L’introduzione di un processo autorizzatorio per la commercializzazione dei prodotti derivati dalla canapa, gestito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con particolare attenzione verso i piccoli produttori e le realtà artigianali.
c) Al fine di garantire la salute dei consumatori, la distribuzione dei prodotti derivati dalla canapa avrà luogo tramite canali di vendita controllati e normativamente definiti, prevedendo l’istituzione di un regime forfettario e di vendita diretta in alternativa ai depositi fiscali autorizzati. La vendita ai consumatori sarà consentita attraverso specifici punti vendita specializzati in linea con i requisiti normativi vigenti.
d) Implementazione di adeguate misure di tutela della salute e dei minorenni, quali il divieto di vendita ai minori di diciotto anni e il divieto di fumo secondo le normative esistenti.
e) Autorizzazione e controllo specifico per la vendita a distanza e tramite distributori automatici, introduzione di limitazioni parziali sulla pubblicità e promozione al fine di evitare un incremento incontrollato di nuovi consumatori, concedendo nel contempo un adeguato margine per la promozione e il riconoscimento dei prodotti di qualità, e per l’educazione dei consumatori.
f) Applicazione delle vigenti misure di notifica ed etichettatura al fine di garantire trasparenza e informazione ai consumatori.