Il CBD Naturale finalmente nel Catalogo del CosIng
Il 4 febbraio, la Direzione Generale del mercato interno, dell’industria, dell’imprenditorialità e delle PMI (DG Grow) della Commissione Europea (CE) ha aggiunto il cannabidiolo (CBD) in due forme all’interno del catalogo CosIng:
- cannabidiolo, derivato da estratto o tintura o resina di cannabis;
- cannabidiolo, cannabis sativa estrazione dalle foglie.
Fino al 4 febbraio il CBD era autorizzato tra gli ingredienti cosmetici solo in forma sintetica: fatto assai limitante per una pianta con un fitocomplesso così ricco come la cannabis, che continua a sconta la presenza, anche in forma minima e residuale, del THC tra i cannabinoidi.
Cosa è il CosIng?
Da definizione CE:
Il CosIng è il database della Commissione Europea per le informazioni sulle sostanze e gli ingredienti cosmetici contenuti nel
- Regolamento sui cosmetici (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Direttiva sui cosmetici 76/768 / CEE (direttiva sui cosmetici), come modificata
- Glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti ai fini dell’etichettatura dei prodotti cosmetici immessi sul mercato (come stabilito dalla decisione (UE) 2019/701 del 5 aprile 2019)
- Pareri sugli ingredienti cosmetici del comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori (elenco dei pareri del CSSC)
Il database include tutti i dati dal 1976, anno dell’adozione della direttiva sui cosmetici (suddivisi in “dati attivi” e “dati non attivi”, come archivio storico aggiornato).
Il database CosIng ha scopo informativo e non ha valore legale.
Non è una legge, bensì una raccolta di normative e regolamenti che esercitano la funzione di “linee guida generali” utili agli Stati Membri per la regolamentazione della filiera, consentendo l’uniformità nell’etichettatura dei prodotti cosmetici in UE.
CBD, cannabidiolo, l’EU si schiera dalla sua parte
La forte espansione della produzione di canapa e la crescente richiesta di cannabidiolo in tutte le sue forme, nonostante la frammentazione nazionale tra gli Stati Europei, ha costretto l’UE a prendere posizione in merito. Una posizione che è sempre più a supporto di un prodotto che può generare grandi introiti per le casse degli Stati Membri se regolamentato: il cosiddetto “oro verde” non può essere un’occasione persa.
Il 19/11/2020, con la sentenza 141, la Corte di Giustizia Europea afferma che il CBD estratto dalla pianta di cannabis non dovrebbe essere considerato una droga ai sensi della Convenzione Unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961.
La stessa Convenzione Unica è stata revisionata dall’ONU il 2/12/2020 in base alle raccomandazioni dell’OMS, decretando una svolta storica sull’uso terapeutico riconosciuto alla pianta.
La disomogeneità tra gli Stati Membri dell’UE sui limiti residuali ammessi di THC stava creando troppi problemi nel commercio internazionale, così su spinta dell’EIHA (European Industrial Hemp Association) il 26/10/2020 il Parlamento Europeo si è pronunciato a tal proposito innalzando il limite di THC “su campo” a 0,3%. Questo adeguamento alla percentuale adottata nella maggior parte dei mercati interni e internazionali di canapa è parte della revisione della politica agricola avvenuta grazie all’approvazione di tre emendamenti (emendamenti 8, 93 e 234). L’emendamento 234 è dedicato alla commercializzazione all’interno dell’UE, e fa ulteriore chiarezza in merito.
Tuttavia, nonostante i tentativi dell’Europa Unita, il mosaico di diverse normative degli Stati Membri persiste e va in conflitto con le direttive UE: tra gli Stati non c’è accordo sui limiti del THC, sulla come normare il CBD, sull’etichettatura, sulle sulle imposte e sulle categorie commerciali.
Tutto ciò rende praticamente impossibile il libero commercio di prodotti all’interno dell’UE.
L'EIHA chiede una riformulazione del Catalogo CosIng
Nell’inserimento del CBD all’interno del catalogo CosIng, l’EIHA rileva l’ennesima incoerenza. Infatti, anche se recentemente il CosIng ha voluto aggiornare l’elenco per essere in linea con la Convenzione Unica delle Nazioni Unite del 1961, l’EIHA denuncia che all’allegato II del DB sono definite le sostanze proibite nei prodotti cosmetici.
“Il cannabidiolo puro (CBD) in quanto tale, indipendentemente dalla sua fonte, non è elencato negli elenchi della Convenzione Unica del 1961 sugli stupefacenti. Tuttavia, è vietato l’uso nei prodotti cosmetici se non fabbricati in conformità con le leggi di un paese di origine”.
Di conseguenza, solo il CBD prodotto sinteticamente continuerebbe ad essere autorizzato per l’uso cosmetico; per questo l’EIHA chiede una modifica al Catalogo CosIng al fine di correggere l’allineamento alla Convenzione intrapreso dalla Commissione. Gli estratti naturali (foglie e fiori), secondo il Catalogo, sono attualmente vietati.
A tal proposito EIHA ha presentato al CosIng un documento di sintesi con la richiesta di chiarimento in merito, proponendo l’aggiunta delle seguenti voci come nuove categorie INCI nel Catalogo CosIng:
- ESTRATTO DI FOGLIE DI CANNABIS SATIVA
- ESTRATTO DI FOGLIA / STELO DI CANNABIS SATIVA
- ESTRATTO DI RADICE DI CANNABIS SATIVA
EIHA si propone, a tal fine, “di garantire che i consumatori possano acquistare un prodotto sicuro in qualsiasi momento (Art. 3 del Regolamento CE / 1223/2009), per consentire tutti gli estratti di Cannabis sativa dalla canapa industriale come ingredienti cosmetici, se il contenuto di THC nel prodotto cosmetico non supera i 20 ppm (pari a 20 µg di THC / g – quindi in percentuale allo 0,002%).”