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TU Officinali: Mipaaf e Minsal riprovano a inserire fiori e foglie di canapa tra gli stupefacenti

Apprendiamo da fonti politiche che il 12 Gennaio in Conferenza Stato Regioni sarà riproposto lo schema di decreto a firma Mipaaf e Minsal sulle piante officinali che relega completamente foglie e infiorescenze della Canapa Industriale alla legge 309/90, assoggettando alla normativa sulle sostanze stupefacenti parti di piante non stupefacenti, in subordine ad autorizzazioni ministeriali. 

Nel caos normativo e in un quadro già caratterizzato da interpretazioni non omogenee nelle varie procure, il rischio è che venga azzerata la coltivazione e prima trasformazione per tutti gli altri usi e indotti non farmaceutici. Questo decreto può tradursi in diverse e costose operazioni di sequestri che porterebbero a lunghi processi comunque in assoluzione, perché si tratta di fiori non stupefacenti e quindi non assoggettabili al DPR 309/90. Lunghi processi e deterioramento dei prodotti in attesa del giudizio: inutili costi per lo Stato e gli imprenditori. 

In assenza della giusta chiarezza, la canapa si trasformerebbe agli occhi di tutte le forze dell’ordine in sostanza stupefacente, intasando ulteriormente la macchina della giustizia e con la paura del processo spaventando soltanto gli onesti e quelli che hanno qualcosa da perdere.

Questo schema di decreto è lo stesso testo che ha trovato nel passato mese di giugno la ferma opposizione di tutte le associazioni di settore canapa industriale, del tavolo di filiera della canapa e delle più importanti associazioni dell’agricoltura tanto da persuadere il Ministro Patuanelli a optare per un rinvio.

Da mesi esiste un Tavolo di Filiera della Canapa Industriale di cui le nostre associazioni fanno parte assieme ad altre associazioni ed enti pubblici. In parlamento, nei due rami, vi sono diverse proposte di legge che attendono di essere calendarizzate che provano ad apportare miglioramenti alla legge 242 del 2016.
Ci chiediamo quindi come possa essere accaduto che in totale assenza di confronto, senza alcuna comunicazione al Tavolo Tecnico, si voglia approvare un decreto che azzererebbe il comparto esistente per darlo in mano a pochissimi: senza alcun confronto politico e senza alcun confronto con gli operatori del settore, si inserisce un articolo in un decreto ministeriale che distruggerebbe un intero comparto regalando l’esclusiva a sole due-tre aziende su tutto il territorio nazionale. 

Oggi come allora, nel silenzio più totale, ignorando il lavoro fatto nelle aule parlamentari e in commissione agricoltura, ignorando i lavori e il Tavolo di Filiera stesso e in piena ennesima ondata covid con le aziende stremate, il Ministero della Salute di suo pugno con un colpo di spugna vuole cancellare un settore composto da migliaia di aziende per regalarlo a pochi eletti? L’ennesimo tentativo in contrasto con la normativa europea. Chi vuole questo?

Ai tanti onorevoli sensibili al tema chiediamo di intervenire presso gli uffici competenti al fine di fermare anche questo ennesimo tentativo di radere al suolo gli operatori attuali e l’indotto nato grazie alla legge 242/2016, approvata all’unanimità proprio in commissione agricoltura. 

Al Mipaaf e al Minsal chiediamo di ritirare il provvedimento in attesa di coinvolgere anche il Tavolo Tecnico o quantomeno di eliminare il punto 4 per far procedere il testo delle officinali, avendo il tempo di valutare possibili modifiche sulla canapa che consentano di evitare sicuri contrasti con la normativa dell’Unione Europea. 

A tutti gli operatori del settore chiediamo di esercitare pressioni sui vostri referenti politici per scrivere ad una delle associazioni di filiera per partecipare al ricorso al Tar qualora fosse necessario, il coinvolgimento di tutte le aziende impegnate in questo settore è vitale.

Commento allo schema di decreto ministeriale sul TU Officinali:

Lo schema di Decreto di attuazione del D.LGS. 75/18 (recante l’elenco delle piante officinali coltivate), portato avanti dal MIPAAF e dal MINSAL opera, in maniera del tutto arbitraria, una distinzione tra semi e loro derivati (leciti, in quanto ad avviso di chi ha esteso la bozza di decreto, rientrerebbero nelle previsioni della L. n. 242/2016) da una parte e fiori e foglie dall’altra.

Per i fiori viene richiamata l’applicazione delle disposizioni del DPR 309/90 in materia di stupefacenti e il divieto di coltivazione, se non espressamente autorizzata dal Ministero della Salute. Di fatto, si vuole ammettere il solo utilizzo dei semi di canapa. 

Riteniamo utile evidenziare che la L. 242/16, finalizzata alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, oltre a non limitare l’ambito di applicazione ai soli semi di canapa e ai derivati dai semi (come invece previsto nello schema di decreto officinali), specifica all’articolo 1, comma 2 che le coltivazioni realizzate ai sensi della 242/16 non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al DPR 309/90.

Altrettanto vero è che la coltivazione delle piante di cannabis a uso specificatamente medicinale è disciplinata dal DPR 309/90, che ne vieta la coltivazione senza la prescritta autorizzazione da parte del Ministero della salute. Lo stesso DPR 309/90 esclude infatti dai divieti di coltivazione, la canapa coltivata per altri usi, diversi da quelli di cui all’articolo 27, consentiti dalla normativa dell’Unione Europea. 

Il rischio è che nel caos normativo e in un quadro già caratterizzato da interpretazioni non omogenee nelle varie regioni e procure stesse, la coltivazione e prima trasformazione per tutti gli altri usi e indotti non farmaceutici venga azzerata

Sul piano legislativo c’è dunque un confine tra canapa per usi industriali (senza distinzioni tra semi e fiori) e Cannabis medicinale. 

A sostegno di tale impostazione, è intervenuta anche la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso C-663/2018 (Cd. “caso Kanavape”), del 19.11.2020 che ha sancito che:

• è lecito l’utilizzo dell’intera pianta di canapa sativa (fiori e foglie comprese) ai fini industriali;

• il CBD non è una sostanza stupefacente;

• le normative nazionali che limitano la possibilità di utilizzare l’intera pianta di canapa per ottenere prodotti al CBD violano gli artt. 34 e 36 del TFUE.

Appare quindi manifesto che una qualunque normativa nazionale che impedisca l’utilizzo dell’intera pianta di canapa (fiori e foglie comprese) con thc nei limiti di legge, per usi non farmaceutici (nel caso italiano per le finalità elencate dalla L. n. 242/2016), costituisce una restrizione quantitativa all’organizzazione comune del mercato della canapa istituito con il Reg. (CE) n. 1308/2013, come tale vietata ai sensi degli artt. 34 e 36 del TFUE. 

Con l’attuale formulazione dello schema di decreto saremmo costretti a ricorrere al TAR e alla Corte di Giustizia Europea, rischiando ancora una volta di frenare l’iter di attuazione del D.Lgs. 75/2018.Un provvedimento fortemente atteso dagli agricoltori del settore delle piante officinali e da sempre anche da noi sostenuto che potrebbe essere rapidamente approvato qualora i riferimenti sulla canapa fossero eliminati. 

Evidenziamo, infine, che l’attuale impostazione dello schema di decreto è in netto contrasto con la risoluzione unitaria della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati del 14 novembre 2019, che aveva impegnato il governo a consentire l’uso dell’intera pianta per le finalità industriali.

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