VADEMECUM COMMERCIO CANAPA

AGGIORNAMENTO 2023

Vademecum Esercenti - Aggiornamenti 2023

Introduzione all'aggiornamento 2023

Il Vademecum per il Commercio della Canapa è una guida essenziale per gli esercenti e il settore della cannabis light in Italia. 

Negli ultimi anni, molti procedimenti giudiziari legati alla commercializzazione di prodotti derivati dalla Canapa Sativa con basso contenuto di THC sono stati annullati, dimostrando l’inefficacia di un approccio repressivo. La canapa rappresenta un’opportunità di sviluppo economico e un approccio repressivo ha causato danni alle aziende e alle casse dello Stato. È necessario un cambiamento di prospettiva per riconoscere l’importanza del settore e promuovere un quadro normativo chiaro. Il settore della canapa offre benefici economici, ambientali e sociali. 

Il settore della canapa sta emergendo con un grande potenziale economico, sociale e ambientale. Tuttavia, ci sono sfide normative e percezioni errate da affrontare. L’Associazione Canapa Sativa Italia (CSI) svolge un ruolo chiave nel promuovere un clima favorevole all’industria della canapa attraverso informazione e lavoro istituzionale.

Collaborando con associazioni come CSI, possiamo influenzare le decisioni normative per favorire lo sviluppo del settore. Sostenendo queste iniziative, possiamo creare un ambiente favorevole alla crescita economica, alla sostenibilità e alla giustizia sociale.

Questo vademecum fornisce una guida pratica per comprendere le normative e promuove il rispetto delle regole per un settore sicuro e legale.

VADEMECUM COMMERCIO CANAPA - Aggiornamento 2023

Schema di Tutela dell'Esercente

L’adozione di un approccio repressivo risulta non solo inutile, ma anche dannoso per l’economia italiana. È necessario riconoscere l’importanza e la legittimità del settore della canapa. La presenza di documentazione adeguata e il rispetto delle normative vigenti attestano la liceità dell’attività dell’esercente. Pertanto, in presenza di tali requisiti, ulteriori controlli da parte delle forze dell’ordine non dovrebbero essere necessari.

1. Riferimenti Normativi

Sentenza n. 30475/2019, Sezioni Unite della Corte di Cassazione: Stabilisce la liceità della commercializzazione di prodotti derivati da Canapa Sativa L. privi di effetti psicotropi e non destinati all’uso drogante.

Corte di giustizia europea: Libera commercializzazione in tutto il territorio europeo della canapa industriale nella sua interezza e in tutte le sue parti.

2. Esiti Giurisprudenziali

La giurisprudenza ha riconosciuto di fatto con molteplici assoluzioni e archiviazioni la legittimità della commercializzazione di prodotti a base di canapa, a condizione che rispettino i limiti di THC previsti dalla normativa vigente.

3. Provvedimenti Amministrativi

Decisione n. 2613/2023 del TAR Lazio: Annullamento del decreto ministeriale che limitava l’uso officinale e la vendita di infiorescenze di canapa, ribadendo la possibilità di trasformare e commercializzare l’intera pianta di canapa. 

4. Adempimenti Pratici

I fornitori sono tenuti a fornire all’esercente attestazioni di conformità (analisi cannabinoidi) dei prodotti ai limiti di THC stabiliti, ottenute da un laboratorio certificato Accredia. Ogni lotto di prodotto deve corrispondere a quanto dichiarato sul certificato di analisi. Fatturazione elettronica: ogni anno i coltivatori di canapa versano all’erario milioni di euro di IVA.

5. Limiti di THC

Conformemente alla Circolare del Ministero dell’Interno 31/07/18, il contenuto di THC nei prodotti a base di canapa inferiore allo 0,5% è inoffensiva e molto ben lontana dal poter avere effetti stupefacenti anche per i soggetti più fragili. Questo aspetto verrà approfondito in seguito nel documento, in quanto l’aspetto dirimente non è il livello di THC in assoluto, ma l’effettiva capacità psicotropa.

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Documentazione a disposizione dell'esercente

  • Attestazione di conformità del prodotto fornita dal produttore/grossista: risultati di analisi di laboratorio accreditato che attestano il contenuto di THC del prodotto
  • Il presente vademecum 
  • Documenti commerciali standard per la tracciabilità quali fatture e documenti di trasporto (DDT).
  • Eventuale documentazione aggiuntiva come per esempio ordini di acquisto, contratti fornitura ecc.

Indicazioni Pratiche da seguire

Possedere le chiarazioni di conformità (analisi di laboratorio sui cannabinoidi)

Per dimostrare la conformità di un prodotto a base di canapa con tutte le normative vigenti, i fornitori devono fornire prove documentate, come i risultati di analisi di laboratorio certificato che attestino il contenuto di THC del prodotto. Le prove di conformità dovrebbero essere chiare, complete e facilmente comprensibili. Se un esercente ha dubbi o domande sulla conformità di un prodotto, dovrebbe contattare il fornitore per ottenere ulteriori informazioni o chiedere l’aiuto della nostra associazione.

Ogni lotto di prodotto dovrebbe avere una corrispondenza di lotto dichiarato sul foglio di analisi e per i commercianti che acquistano e rivendono prodotti sfusi a base di canapa, è consigliabile ripetere talvolta a campione le analisi. In Italia, i prodotti a base di canapa sono soggetti al limite di non essere stupefacenti.

In termini di contenuto di THC (tetraidrocannabinolo), il principale composto psicoattivo della canapa, al momento attuale ci si è attestati su un contenuto di THC nei prodotti a base di canapa pari a massimo lo 0,5%. Questo limite viene citato dalla “Circolare Salvini 31/07/18” che sancisce che oltre tale limite si possa essere soggetti ad accertamenti penali per determinare la violazione del “principio di non offensività” e quindi per valutare se si tratti di sostanza stupefacente.

È fondamentale che nelle etichette dei prodotti derivati dalla canapa industriale sia specificato “Cannabis Sativa L. ad uso florovivaistico, consentita per usi di cui alla legge 242/16, art. 2, c. 2, lett. g, iscritta nel catalogo comune delle varietà di specie agricole con tenore di Thc non avente efficacia drogante”. La vendita di prodotti che non rispettano i limiti di Thc consentiti e/o che non dichiarano di rispettare tali limiti e/o senza analisi certificate con corrispondenza di lotto prodotto comporta il rischio di multe, di sequestro del magazzino e di diffida/sospensione/revoca delle licenze di tabacchi/prodotti liquidi da inalazione, di denuncia penale per infrazione della legge 309/90 sugli stupefacenti

I prodotti non dovrebbero essere confondibili quali succedanei del tabacco soggetti a monopolio

È fondamentale che nelle etichette dei prodotti Cannabis Light sia specificato “non ingerire, non inalare”. Non è un prodotto medicinale. Non destinato all’uso umano. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Vietata la vendita ai minori di 18 anni”. Non si deve in alcun modo poter confondere la vendita di prodotti a uso ornamentale con prodotti da fumo, e se tale indicazione non emerge esplicitamente si consiglia di adottare sull’etichetta iconografie o indicazioni chiare di divieto di fumo

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Normativa sulla Cannabis Sativa Linnaeus non stupefacente

Livello Internazionale

  • La Single Convention on Narcotic Drugs del 1961 distingue la cannabis stupefacente da quella non psicoattiva: la convenzione vieta la detenzione, l’uso, il commercio, l’importazione, l’esportazione, la fabbricazione e la produzione di sostanze stupefacenti, tranne per scopi medici e scientifici. La convenzione non pone limiti all’impiego della canapa per usi industriali.

Livello Europeo

    • L’articolo 38 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) stabilisce una politica comune dell’agricoltura e della pesca.
    • La canapa è considerata un prodotto agricolo rilevante per il mercato comune.
    • I regolamenti 1307/2013 e 1308/2013 stabiliscono norme per i pagamenti diretti agli agricoltori e l’organizzazione dei mercati agricoli.

Livello Nazionale 

      • La Legge 242/2016 promuove la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa per usi diversi da quelli medici o farmaceutici.
      • La coltivazione della canapa per usi industriali è consentita senza autorizzazione ministeriale.
      • La commercializzazione di prodotti derivati dalla coltivazione della canapa è consentita.
      • Il Decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 disciplina gli stupefacenti, la legge 242/16 esclude la canapa non psicotropa dall’applicazione del Dpr 309/1990.
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Giurisprudenza sulla Canapa (aggiornata al 2023)

La giurisprudenza relativa alla commercializzazione di prodotti a base di canapa sativa in Italia ha attraversato diverse fasi e interpretazioni. Per i commercianti è importante avere una chiara comprensione dei principali punti di riferimento giuridici:

  1. Sentenza n. 30475 del 30 maggio 2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: la Corte ha affermato che la vendita di prodotti derivati da Canapa Sativa L. con un contenuto di THC inferiore allo 0,5% non è punibile, a condizione che tali prodotti non abbiano effetti psicotropi e non siano destinati all’uso drogante. 
  2. Esiti dei procedimenti penali sulla commercializzazione dei prodotti derivati dalla canapa: numerosi procedimenti penali si sono intentati erroneamente riguardato la commercializzazione di prodotti a base di canapa. In molti casi, la giurisprudenza ha infatti riconosciuto la legittimità della vendita di tali prodotti, purché rispettino i limiti di THC previsti e non siano quindi destinati all’uso drogante.
  3. Decisione n. 2613/2023 del TAR Lazio e invalidità del Decreto Ministeriale del 21 gennaio 2022: il TAR del Lazio ha invalidato il decreto ministeriale che limitava l’uso officinale e la vendita di infiorescenze di canapa, ribadendo la possibilità di trasformare e commercializzare l’intera pianta di canapa. 

Questi riferimenti giurisprudenziali costituiscono un solido quadro per la comprensione della regolamentazione attuale in materia di commercializzazione di prodotti a base di Canapa Sativa L. in Italia e verranno analizzati più nel dettaglio in seguito.

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Approfondimento Giurisprudenza nel dettaglio

Per comprendere la portata della norma, è necessario analizzare punto per punto i rapporti tra la Legge n. 242/2016 e il DPR 309/1990 (Legge Stupefacenti), nonché la giurisprudenza penale relativa alla materia.

Sentenza n. 30475 del 30 maggio 2019

In seguito alla diffusione della “cannabis light” si è sviluppata una vasta giurisprudenza sia di merito che di legittimità. La questione è stata sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con la sentenza n. 30475 del 30 maggio 2019, hanno stabilito che la commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio e resina di Cannabis Sativa Linnaeus ottenuti dalla coltivazione di tale pianta non rientra nell’ambito di applicazione della Legge n. 242/2016, salvo che tali derivati non siano privi di efficacia drogante o psicotropa, in base al principio di offensività. 

Tutta la questione in ordine alla legittimità o meno della commercializzazione delle infiorescenze ruota attorno all’assenza della loro efficacia drogante e all’inquadramento delle stesse quale prodotto agricolo.

È fondamentale considerare che la Corte di Cassazione, con questa sentenza a sezioni unite, ha stabilito che è vietata la commercializzazione al pubblico di derivati delle piantagioni di Canapa Sativa L., solo a meno che tali prodotti non abbiano efficacia drogante

Il punto cruciale, quindi, non risiede nella presenza di THC, ma piuttosto nella sua efficacia drogante, che la tossicologia forense a oggi ha stabilito con una soglia di 5 mg di THC in un grammo di sostanza. Tale dato scientifico non è mai stato messo in discussione.

Esiti procedimenti penali sulla commercializzazione dei prodotti di canapa

Sotto il profilo commerciale, la vendita di infiorescenze (conosciute come “cannabis light”), di tisane a base di fiori e foglie di cannabis sativa e di oli contenenti cannabinoidi è molto diffusa nella vita quotidiana. Quasi tutti i casi di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria a carico di produttori agricoli e commercianti e i relativi procedimenti penali per il reato di produzione e vendita di stupefacenti si sono quasi sempre conclusi con l’archiviazione e/o l’assoluzione degli imputati, poiché viene esclusa la punibilità del reato quando è accertata l’inefficacia drogante del prodotto.La coltivazione e la commercializzazione della Canapa Sativa L. sono attività legalmente riconosciute e regolate. In particolare, una delle destinazioni legali di questa pianta si trova nel settore del florovivaismo, come sancito dall’articolo 2, comma 2, lettera g della legge 242/2016. È importante enfatizzare questo punto perché ci sono stati casi in cui sono state inibite attività nel settore della canapicoltura e del commercio di foglie ed infiorescenze, a causa di una conoscenza insufficiente di tale destinazione legale.

Codici Ateco per la Canapa

Per esercitare le attività sopra menzionate è importante gestire correttamente i codici ATECO pertinenti con il supporto di un consulente legale specializzato.

I codici ATECO di riferimento per il settore della canapa sono i seguenti: 

Coltivatori: 

01.19.10 (coltivazioni di fiori in piena aria)

01.19.21 (coltivazioni di fiori in colture protette fuori suolo)

01.19.29 (coltivazioni di fiori in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo); 

Commercio grossisti/intermediari: 

46.22.00 (commercio all’ingrosso di fiori e piante); 

Commercio al dettaglio: 

47.76.10 (commercio al dettaglio di fiori e piante) 

47.19.90 (empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari).

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 16 luglio 2019, ha stabilito che la vendita delle infiorescenze di Canapa Sativa L. è soggetta all’applicazione dell’aliquota IVA in misura ordinaria. Questo indica un riconoscimento formale della legalità di tali prodotti da parte del fisco, altrimenti non sarebbe stato possibile fornire una regolamentazione fiscale così dettagliata. Decisione n. 2613/2023

La recente decisione n. 2613/2023 del TAR Lazio ha confermato che la legge 242/2016 copre tutte le piante di canapa, invalidando il Decreto Ministeriale del 21 gennaio 2022, che prevedeva l’obbligo di autorizzazione ministeriale per la coltivazione di foglie e fiori di canapa. La giurisprudenza dell’Unione Europea ha ulteriormente consolidato questo orientamento, sottolineando l’approccio “whole plant” e riconoscendo la legalità della vendita di prodotti contenenti CBD ottenuti da piante di canapa coltivate legalmente in un altro stato membro dell’UE.

Se la legge 242/2016 non avesse incluso nei prodotti ottenibili dalla pianta anche le infiorescenze sarebbe stata incostituzionale per conflitto con il regolamento europeo.

È importante sottolineare che i prodotti derivati dalla canapa non rappresentano un rischio per la salute pubblica e non dovrebbero essere considerati equivalenti alla cannabis.

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Nonostante le criticità segnalate dal Consiglio Superiore della Sanità nel 2018 sul consumo di cannabis light, è importante ricordare che due Ministeri hanno successivamente smentito queste affermazioni. Il Ministero dell’Interno, nel luglio 2018, ha riconosciuto che soltanto una concentrazione di THC pari allo 0,5% su 1 grammo di infiorescenze può essere considerata psicotropa, sia dalla tossicologia forense che dalla letteratura scientifica. Inoltre, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nel maggio 2018, ha confermato che le infiorescenze rientrano nel campo delle coltivazioni destinate al florovivaismo.

Dallo studio delle normative sulla commercializzazione di infiorescenze di canapa emerge un punto fondamentale: la presenza di un contenuto di THC anche leggermente superiore allo 0,5% non è chiaramente considerata un reato. Queste infiorescenze, infatti, non avendo effetti psicotropi, non rappresentano una minaccia per la salute pubblica. Ciononostante, risulta necessario stabilire un limite di riferimento per garantire la sicurezza tossicologica dei prodotti. La sicurezza di un prodotto con un contenuto di THC inferiore allo 0,5% è consolidata. Tale limite rappresenta un punto di riferimento accettato dagli operatori che conducono scrupolosamente il campionamento europeo per verificare i limiti della propria produzione. È grazie a questo tipo di certificazioni, ottenute tramite analisi accreditate di laboratorio, che le aziende agricole possono garantire l’innocuità dei loro prodotti.

L’analisi del contesto normativo e scientifico rivela inoltre che la sola presenza di THC in una sostanza non può essere l’unico parametro per determinare se questa sia considerata stupefacente o meno introducendo un ulteriore ragionevole dubbio.

In pratica, ciò implica che tutti i prodotti derivati dalla canapa industriale contenenti CBD non possono essere considerati sostanze stupefacenti, soprattutto se si riferiscono alle varietà appartenenti al catalogo europeo generalmente classificate come varietà di Chemiotipo 3, cioè le varietà di cannabis in cui il CBD domina e il rapporto tra i cannabinoidi è molto alto, attestando oltre ogni ragionevole dubbio, secondo la scienza e l’esperienza giurisprudenziale, che queste varietà sono prive di efficacia drogante.


Per distinguere la cannabis di tipo stupefacente (droga) dalla cannabis per scopi industriali non stupefacente (canapa) è necessario utilizzare il rapporto dei principali cannabinoidi THC, CBN e CBD.
Se l'analisi viene effettuata utilizzando la cromatografia in fase gassosa (GC) o in fase liquida (LC) e il rapporto dell'area di picco di [THC] + [CBN] : [CBD] nel cromatogramma è <1, allora la pianta di cannabis viene considerata per scopi industriali.
Se il rapporto è >1, viene considerata una cannabis di tipo droga. Poiché il THC viene parzialmente ossidato in CBN dopo il taglio e la essiccazione del materiale vegetale, la somma dell'area di picco di THC e CBN viene divisa per l'area di CBD per calcolare il rapporto.

La collaborazione con CSI può contribuire a creare un ambiente favorevole per lo sviluppo della canapa, promuovendo crescita economica, sostenibilità e giustizia sociale.

Per contattare CSI e rimanere aggiornati sulle iniziative, si può visitare il sito web o seguire i canali social dell’associazione.

In conclusione, l'osservanza di queste linee guida è fondamentale per operare nel settore della Canapa Sativa L. in modo legale e responsabile.
Ricorda, il rispetto dei parametri e delle normative vigenti permette di evitare rischi di multe, sequestri e sanzioni penali.

Chi Siamo

Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo della Canapa Italiana è un’associazione nazionale che, in qualità di membro istituzionalizzato del Ministero dell’Agricoltura e partecipante al tavolo tecnico di filiera, svolge un ruolo fondamentale nella definizione della normativa relativa alla coltivazione e alla commercializzazione della canapa industriale. La sua esperienza sulla materia la rende un’opinione autorevole ed è rappresentativa di un’ampia fetta del settore.

Associazione Canapa Sativa Italia

Circonvallazione Clodia, 163/167
00195 Roma C.F.: 97982440584
info@canapasativaitalia.org
Cellulare e Whatsapp: +3935008826

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