Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto la causa presentata dalle associazioni.
Proprio facendo riferimento anche al Conseil d’Etat francese che recentemente ha stabilito il principio che un divieto generale e assoluto della commercializzazione di foglie e fiori di cannabis con un tenore di THC inferiore ai limiti di legge non è giustificato dai rischi per la salute pubblica.
Oggi abbiamo una definitiva conferma che senza prove scientifiche valide non è possibile porre limiti a questa filiera agricola. La pianta di canapa priva di thc non fa parte delle convenzioni internazionali sui narcotici e per questo motivo non può essere limitato il suo mercato e le applicazioni industriali e officinali. Un regime autorizzatorio come quello che voleva essere previsto può essere giustificato esclusivamente per quanto riguarda la seconda trasformazione destinata alla produzione di farmaci, ma la canapa è libera.
Se le amministrazioni avessero ascoltato le associazioni – e speriamo che da adesso in poi lo faranno con più attenzione – avremmo potuto arrivare a queste conclusioni molto prima, e senza il costo di questo processo per le nostre associazioni e per lo Stato Italiano.
Siamo comunque felici di aver affrontato questa sfida perché, da adesso in poi, non si potranno mai più limitare le applicazioni della canapa senza validi motivi e abbiamo potuto deresponsabilizzare i singoli Ministeri competenti rispetto alla “presunta” e non più giustificata necessità di limitare la libera circolazione della pianta di canapa nella sua interezza.
La normativa nazionale che vieta la commercializzazione dei prodotti derivati dalla pianta di cannabis sativa nella sua interezza, e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, è in contrasto con gli articoli 34 e 36 del TFUE, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento.
Il TAR, di conseguenza, annulla il decreto per la parte relativa al comma 2 art. 2 e le amministrazioni dovranno quindi riesaminare il provvedimento adottato e modificarlo nel rispetto dei principi eurounitari di precauzione e proporzionalità.
L’avvocato Giacomo Bulleri commenta: “È proprio facendo riferimento anche al Conseil d’Etat francese che il TAR oggi ha stabilito che un divieto generale e assoluto della commercializzazione di foglie e fiori di cannabis con un tenore di THC inferiore ai limiti di legge non è giustificato dai rischi per la salute pubblica. L’Italia si allinea anche alla recente sentenza del Consiglio di Stato francese sulla questione. Ringrazio le associazioni che hanno creduto nell’appello: è una grande soddisfazione personale e professionale!”