Canapa legale se priva di efficacia drogante: il Tribunale di Trento conferma la linea delle Sezioni Unite del 2019 quindi restano le regole degli ultimi anni
In breve
TRENTO/ROMA, 8 settembre 2025 – Nell’ambito del ricorso promosso da Canapa Sativa Italia e Imprenditori Canapa Italia, il Tribunale di Trento (ordinanza 5 settembre, pubblicata l’8 settembre) qualifica l’art. 18 del DL 48/2025 come meramente ricognitivo: il quadro penale delineato dalle Sezioni Unite 2019 resta invariato, con centralità della verifica dell’offensività in concreto.
La canapa resta legale quando priva di effetti droganti, in linea con quanto già affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2019.
Il giudice ha chiarito che la norma contestata non può essere sospesa in via cautelare, perché di portata troppo generale e astratta nell’ambito degli stupefacenti (DPR 309/1990), ma conferma che gli operatori del settore possono continuare a lavorare, in quanto l’attività non è penalmente rilevante se i prodotti derivati non hanno efficacia psicotropa.
Le sentenze del TAR Lazio e i principi europei ribadiscono che non è possibile vietare in modo assoluto le infiorescenze se non vi è reale rischio per la salute pubblica.
Ordinanza di Trento - Art 18 meramente ricognitivo: resta valido l'impianto delle Sezioni Unite 2019
L’ordinamento non è cambiato
L’art. 18 DL 48/2025 ha portata meramente ricognitiva: non introduce un nuovo regime penale e si innesta sulla lettura delle Sezioni Unite 2019 che impongono la verifica dell’offensività in concreto. Se il derivato è privo di efficacia drogante, non c’è rilevanza penale.
Operatività: le aziende continuano a lavorare
Il giudice cautelare prende atto che, alla luce del principio di offensività, recentemente ben declinato dalla Relazione della Corte di Cassazione penale (rel. 33/2025), l’azione penale non può colpire prodotti privi di idoneità drogante; considera che gli operatori coltivano legalmente e possono proseguire l’attività. Il riferimento difensivo alla soglia (0,6) rientra nella giurisprudenza che valorizza l’assenza di offesa concreta e l’affidamento degli operatori nel solco della L. 242/2016.
Quadro UE e TAR Lazio
Il tribunale di Trento – seppur nei limiti della presente sede interinale e impregiudicato ogni ulteriore e diverso approfondimento in sede di merito – sin d’ora si sbilancia sul fumus richiamando il TAR Lazio n. 2616/2023 e n. 2613/2023 e confermando che nell’ordinamento UE non è giustificata una distinzione tra parti della pianta che consenta divieti generali e assoluti; ogni restrizione va bilanciata con proporzionalità e precauzione.
Canapa Sativa Italia e Imprenditori Canapa Italia, che hanno promosso e sostenuto il ricorso, accolgono con favore questo primo provvedimento del Tribunale di Trento. Con loro, anche i rappresentanti del Tavolo Tecnico di Filiera – Sardinia Cannabis e Resilienza Italia Onlus – ribadiscono una posizione chiara: chiediamo di essere ascoltati dal Governo, per costruire regole efficaci e coerenti con i principi dell’ordinamento e dell’Unione europea.
Gli Avvocati Bulleri e Libutti che hanno patrocinato il ricorso, così come le altre azioni di accertamento promosse dalle associazioni a tutela delle filiera, commentano così:
APPROFONDIMENTI LEGALI
1) Ordinamento e Cassazione SS.UU. 30475/2019
Il giudice riconosce che la novella (art. 18 DL 48/2025) ha valore ricognitivo, cioè ribadisce un divieto già ricavato dalla lettura delle SS.UU. 2019; resta comunque il filtro dell’offensività in concreto. Ne segue che il “tris” (notifica ex dir. 2015/1535) non è richiesto se non cambia il quadro penale; la relativa questione, peraltro, è stata dedotta e verrà scrutinata nel merito, non potendo la sede cautelare disapplicare la norma generale. Non è mutato l’ordinamento.
Conseguenza: restano valide tutte le assoluzioni maturate sul solco della linea 2019; i giudizi per danni avviati (o da avviare) continuano a trovare fondamento nella assenza di offensività dei prodotti trattati.
2) Fiori vs. pianta intera
Il divieto avrebbe riguardato solo le infiorescenze, non la pianta intera?
In fumus, il giudice richiama i principi UE e TAR Lazio: l’ordinamento sovranazionale non consente divieti generali e assoluti per parti della pianta se non giustificati e proporzionati.
> Dunque, l’offensività concreta resta decisiva.
Per gli operatori, questo si traduce in diligenza tecnica: analisi prima della raccolta, dopo le lavorazioni, e sugli acquisti di prodotto sfuso da confezionare, così da documentare l’assenza di efficacia drogante.
3) Principio di offensività
Il tribunale richiama la giurisprudenza: se il derivato è privo di efficacia drogante, non c’è rilevanza penale. Viene richiamata anche la Relazione Cassazione n. 33/2025, che sollecita una (ri)lettura dell’art. 18 in chiave di offensività concreta (“difetto dell’elemento dell’offesa” quando il prodotto è inidoneo a produrre effetti psicotropi).
(Rafforzativo): nella motivazione si menziona l’indirizzo Cass. pen. 21/12/2022, n. 48581, in continuità con SS.UU. 2019, quale base per escludere la rilevanza penale in concreto quando manchi l’idoneità drogante.
4) Tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.
Il giudice in questa fase dichiara che con l’art. 700 c.p.c. non si può sospendere una norma generale e astratta che si applica all’intera disciplina degli stupefacenti. La sospensiva (o, secondo i casi, l’assoluzione/archiviazione in penale) è ipotizzabile solo rispetto a provvedimenti amministrativi specifici (sequestro, ordine di chiusura, diniego) che incidano su prodotti leciti e privi di offensività. Non essendoci atti diretti contro l’azienda, difetterebbe il periculum immediato.
5) Operatività ed Eventuali Ricorsi Amministrativi
L’attività può continuare. Se intervenisse un provvedimento di blocco da parte dell’autorità, il giudice che non ha un potere “autorizzativo” generale, chiarisce però che un’eventuale sospensiva può essere concessa contro l’atto amministrativo specifico che colpisca attività in regola e prive di offensività.
In concreto su cautelare e sospensiva
Il giudice ha dichiarato di non poter sospendere in via cautelare questa norma dall’applicazione troppo generale e astratta che si estende a tutta la disciplina sulle droghe.
Quindi la norma resta, ma la sua interpretazione è già ridimensionata dal giudice cautelare alla luce del principio di offensività: se non c’è offesa concreta e gli operatori coltivano e vendono legalmente, possono continuare.
Il giudice aggiunge che eventuali sospensive potranno riguardare invece provvedimenti amministrativi specifici (sequestro, ordine, diniego) che dovessero applicarsi su prodotti leciti e privi di offensività alla luce della richiamata sentenza a sezioni unite, non potendo coinvolgere a parere del giudice cautelare la legge in sé, interpretata nella sua portata più ampia.
Questa impostazione appare corretta anche alla luce degli innumerevoli dissequestri, assoluzioni e archiviazioni intervenuti negli ultimi anni, che hanno costantemente confermato la liceità delle attività svolte dalla filiera.
(Riferimenti richiamati in ordinanza: SS.UU. Cass. 30/05/2019 n. 30475; Cass. pen. 21/12/2022 n. 48581; Relazione Cass. n. 33/2025; TAR Lazio nn. 2616/2023 e 2613/2023; CdS feb. 2025 su DM 21-1-2022 — interpretazione neutra rispetto alla L. 242/2016).
Leggi anche:
Vedi anche: Costituzionalista Alfonso Celotto
Domande e risposte sulla canapa e l'ordinanza di Trento (FAQ)
La canapa è legale in Italia?
Sì, la canapa industriale è legale quando i prodotti sono privi di efficacia drogante. Questa linea è stata ribadita dal Tribunale di Trento, in continuità con le Sezioni Unite 2019: se manca l’offensività in concreto, non c’è rilevanza penale.
Cosa ha stabilito il Tribunale di Trento sull’art. 18 del DL 48/2025?
Che l’art. 18 ha portata meramente ricognitiva: non introduce un nuovo regime penale, ma si inserisce nella lettura già affermata nel 2019. In sostanza, non cambia le regole penali applicabili alla filiera quando manca l’efficacia drogante.
Cosa significa “offensività in concreto” per i prodotti della canapa?
È il principio per cui un prodotto rileva penalmente solo se idoneo a produrre effetti psicotropi. Se il derivato è privo di efficacia drogante, difetta l’elemento dell’offesa e non scatta la sanzione penale.
Le aziende della filiera possono continuare a lavorare?
Sì. Il giudice chiarisce che, nel rispetto del principio di offensività, gli operatori possono proseguire l’attività. Restano centrali tracciabilità, analisi documentate e corretta etichettatura.
Le infiorescenze sono sempre vietate?
No. In sede di fumus, il giudice richiama TAR Lazio e principi UE: non sono ammissibili divieti assoluti e generali su parti della pianta se non sorretti da giustificazione proporzionata. Il discrimine resta l’idoneità drogante.
Qual è il ruolo delle soglie tecniche (es. 0,6% THC)?
Le soglie sono richiamate dalla giurisprudenza come elementi utili a valorizzare l’assenza di offesa concreta e il legittimo affidamento degli operatori nel solco della L. 242/2016. Non sostituiscono però la verifica dell’offensività in concreto.
Si può ottenere la sospensione dell’art. 18 in via cautelare (art. 700 c.p.c.)?
No. Il giudice civile non può sospendere in via cautelare una norma generale e astratta. È invece possibile chiedere misure cautelari contro atti amministrativi specifici (p.es. sequestro, ordine di chiusura) che colpiscano prodotti leciti e privi di offensività.
Quali sono le buone pratiche operative per gli operatori?
- Tracciabilità completa (manuali POS, lotti, contratti, DDT).
- Analisi certificate: pre-raccolta, post-lavorazione e su prodotto sfuso acquistato.
- Etichette conformi: uso ornamentale/collezionistico; esclusi usi alimentari/medicinali; avvertenze su uso improprio e assenza di effetti stupefacenti.
- In caso di controlli/atti inibitori: attivare subito il legale per azioni mirate sulla base del principio di offensività e della continuità con SS.UU. 2019.
Cosa cambia dopo l’ordinanza di Trento?
L’ordinanza conferma che l’ordinamento non è cambiato: resta la centralità dell’offensività in concreto e la filiera può continuare a operare nel perimetro già conosciuto negli ultimi anni.
Quali riferimenti giuridici vengono richiamati?
SS.UU. Cass. 30475/2019; Cass. pen. 48581/2022; Relazione Cassazione n. 33/2025; TAR Lazio nn. 2616/2023 e 2613/2023; richiamo al DPR 309/1990 e alla L. 242/2016. Il Consiglio di Stato (feb. 2025) ha offerto una lettura neutra del DM 21-1-2022 rispetto alla L. 242/2016.
Non sei ancora iscritto a CSI?
Associati oggi!
Approfitta dei vantaggi riservati ai soci, ma soprattutto contribuisci allo sviluppo del settore della canapa italiano!
Associati a CSIALTRE CALL TO ACTION!
Sei un’azienda, un’associazione o un professionista che si occupa di canapa in Italia?
Sostieni anche tu la petizione che stiamo portando avanti in Europa!
Vai alla pagina della Petizione, in fondo alla pagina trovi “Login / Registrati”, procedi alla registrazione e una volta registrato/a puoi tornare sulla pagina della Petizione e cliccare su “Sostieni“

