Autorita': Tribunale di Trani - Sezione penale.
Tipo di provvedimento: ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, con sospensione del giudizio.
Data: 28 aprile 2026.
Il caso
Il procedimento nasce da un controllo della Guardia di Finanza del 15 settembre 2025, seguito da accertamenti presso un esercizio commerciale operante nel settore della canapa. Nel corso delle attivita' venivano rinvenuti prodotti riconducibili a infiorescenze e resine di cannabis, presentati come prodotti di canapa industriale o cannabis light, con azienda coinvolta qui volutamente non indicata.
Il materiale veniva sottoposto a sequestro probatorio e successivamente ad analisi tecniche del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari. Dalle analisi emergeva un tenore di Delta-9-THC compreso, a seconda dei reperti, tra lo 0,02% e lo 0,82%, con presenza di cannabidiolo (CBD) superiore rispetto al tetraidrocannabinolo e con prevalenza del profilo riconducibile a prodotti a CBD prevalente.
La questione giuridica
Il cuore dell'ordinanza riguarda l'art. 18 del DL 48/2025, convertito senza modificazioni nella L. 80/2025. La norma ha modificato la legge 242/2016 introducendo un divieto molto ampio relativo alle infiorescenze di canapa, comprese le resine, gli estratti e gli oli da esse derivati, salvo limitate ipotesi di lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi.
Il Tribunale evidenzia che la questione non e' astratta, ma decisiva per il giudizio: la condotta contestata riguarda la detenzione per la vendita di prodotti costituiti da infiorescenze e derivati della canapa; quindi, se la norma introdotta dall'art. 18 fosse costituzionalmente illegittima, verrebbe meno il presupposto normativo della contestazione.
Perche' la rimessione e' importante
L'ordinanza e' particolarmente rilevante per l'Osservatorio Art. 18 perche' non si limita a registrare un problema applicativo, ma porta direttamente davanti alla Corte Costituzionale il nuovo divieto sulle infiorescenze. Il giudice individua tre nuclei critici principali: l'uso del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessita' e urgenza; il possibile contrasto con il principio di offensivita' e con le garanzie costituzionali in materia penale; il possibile contrasto con il diritto dell'Unione europea e con la libera circolazione delle merci.
Quanto al primo profilo, il Tribunale richiama l'art. 77 della Costituzione e sottolinea la possibile eterogeneita' della disciplina introdotta rispetto al contenuto complessivo del decreto sicurezza, nonche' la necessita' di verificare se ricorressero davvero i presupposti straordinari per intervenire con decreto-legge su una filiera agricola ed economica gia' regolata.
Quanto al principio di offensivita', il giudice osserva che non puo' essere considerata penalmente rilevante una condotta priva di concreta capacita' lesiva. In particolare, l'ordinanza valorizza il dato scientifico secondo cui prodotti con ridotte percentuali di THC, specie quando accompagnati da CBD prevalente, possono non presentare reale efficacia drogante. Da qui il dubbio sulla compatibilita' di un divieto generalizzato e astratto con gli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione.
Quanto al diritto UE, il Tribunale richiama il tema della libera circolazione delle merci e della normativa europea sulla canapa industriale, evidenziando il possibile contrasto tra il divieto nazionale generalizzato e le regole europee che ammettono la coltivazione e circolazione di varieta' di cannabis sativa L. iscritte nei cataloghi comuni e caratterizzate da tenori di THC nei limiti europei.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Trani dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del DL 48/2025, convertito in L. 80/2025, nella parte in cui modifica la legge 242/2016 e vieta importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna al pubblico o al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonche' contenenti tali infiorescenze, comprese resine, estratti e oli da esse derivati.
Il giudice dispone quindi l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, la sospensione del giudizio e la notifica dell'ordinanza alle parti e alle autorita' istituzionali competenti.
Valore del caso per l'Osservatorio Art. 18
Questo caso e' uno dei passaggi piu' importanti nella ricostruzione degli effetti dell'art. 18. Non riguarda soltanto un dissequestro o una restituzione, ma l'apertura di un controllo costituzionale diretto sulla norma che ha tentato di vietare in modo generalizzato le infiorescenze di canapa industriale.
La decisione conferma che l'applicazione dell'art. 18 non puo' essere trattata come automatica o pacifica. Il giudice penale ritiene necessario fermare il processo e interrogare la Corte Costituzionale sulla compatibilita' della norma con i principi fondamentali dell'ordinamento. Per la filiera, cio' rappresenta un risultato centrale: il divieto non viene assunto come dato incontestabile, ma viene sottoposto al vaglio della Consulta.
Il caso rafforza quindi la linea documentata dall'Osservatorio: la canapa industriale non puo' essere equiparata automaticamente alla sostanza stupefacente; il principio di offensivita' resta decisivo; le norme nazionali devono rispettare i limiti costituzionali e il quadro europeo.